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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025D. Decisioni della comunione
I. Limitazione dei diritti dei creditori
2. Restrizioni
b. Uguaglianza di trattamento
1
Le deliberazioni che vincolano gli obbligazionisti di una comunione devono colpirli tutti in eguale misura, eccetto che quelli maggiormente colpiti si dichiarino espressamente d’accordo.
2
Il grado degli obbligazionisti pignoratizi non può essere modificato senza il loro consenso. È riservato l’articolo 1170 numero 7.
3
È nulla ogni promessa o concessione di vantaggi a singoli obbligazionisti in confronto d’altri appartenenti alla comunione.
Articolo