Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Quote sociali

II. Trasferimento

1. Cessione

b. Esigenze in materia di approvazione

1

La cessione di quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare l’approvazione senza indicarne i motivi.

2

Lo statuto può derogare a quanto disposto nel capoverso 1:

1.
rinunciando all’esigenza dell’approvazione della cessione;
2.
stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto dell’approvazione della cessione;
3.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se la società offre all’alienante di assumere le quote sociali al valore reale;
4.
escludendo la cessione di quote sociali;
5.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

3

Se lo statuto esclude la cessione di quote sociali o l’assemblea dei soci rifiuta l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi.