Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Costituzione

I. Atto costitutivo

1

La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

2

In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

1.
tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
2.
i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione;
3.671
al momento della firma dell’atto costitutivo, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;
4.
accettano l’obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie;
5.672
non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.