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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
L’assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione.
2
È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d’amministrazione.
3
Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.
4
Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d’amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.
5
Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.
Articolo