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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni:
- 1.
- per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali ed altre prestazioni periodiche;
- 2.
- per somministrazioni di viveri, pensioni vittuarie e debiti di osteria;
- 3.49
- per lavori d’artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d’avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori.
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