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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025B. Mora del debitore
II. Effetti
2. Interessi moratori
b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni
1
Il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corrisponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.
2
Ogni patto in contrario è regolato dalle disposizioni sulle clausole penali.
3
Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori.
Articolo