Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Mora del debitore

II. Effetti

2. Interessi moratori

b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni

1

Il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corrisponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.

2

Ogni patto in contrario è regolato dalle disposizioni sulle clausole penali.

3

Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori.