Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario

c. Legge del luogo di domicilio

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L’azione d’indebito arricchimento contro il trattario o contro il domiciliatario è retta dalla legge del Paese, nel cui territorio queste persone sono domiciliate.