Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

3. Estensione del regresso

1

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1.
l’ammontare dell’assegno bancario non pagato;
2.
gli interessi al tasso del sei per cento dal giorno della presentazione;
3.
le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese;
4.
la provvigione di non più d’un terzo per cento.