Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

Art. 1114

1

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

2

Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell’assegno bancario.