Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

2. Requisiti

1

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

2

La girata parziale è nulla.

3

È egualmente nulla la girata del trattario.

4

La girata al portatore vale come girata in bianco.

5

La girata al trattario vale come quietenza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l’assegno bancario è stato tratto.