Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

6. Estensione del diritto del regresso

a. Del portatore

1

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1.
l’ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
2.
gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza;
3.
le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
4.
la provvigione di non più d’un terzo per cento.

2

Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall’ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.