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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della capacità di obbligarsi in via cambiaria
Della cambiale
Della emissione e della forma della cambiale
Della girata
Dell’accettazione
Dell’avallo
Della scadenza
Del pagamento
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento
Del trasferimento della provvista
Dell’intervento
Dei duplicati e delle copie
Delle alterazioni
Della prescrizione
Dell’ammortamento
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Del vaglia cambiario (pagherò)
1
Il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
2
Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.
3
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
4
L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Articolo