Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

2. Protesto

c. Contenuto

1

Il protesto contiene:

1.
il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è levato;
2.
la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d’adempiere la prestazione cambiaria o ch’essa non fu reperibile o che non fu possibile trovare il suo ufficio o la sua abitazione;
3.
l’indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o tentata invano;
4.
la sottoscrizione della persona o dell’ufficio pubblico che ha steso il protesto.

2

In caso di pagamento parziale dev’esserne fatta menzione nel protesto.

3

Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l’accettazione richieda ch’essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.