Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

2. Diritto alla quietanza. Pagamento parziale

1

Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

2

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

3

In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.