Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Obblighi di diligenza

1

Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:

1.
la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
2.
la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
3.
un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.

2

Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.

3

L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE.