220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell’approvazione e della firma dell’organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale.
2
L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:
- 1.
- sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;
- 2.
- sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
3
L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.
Articolo