Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione

1

La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell’approvazione e della firma dell’organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale.

2

L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1.
sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;
2.
sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

3

L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.