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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
Il conto di gruppo delle seguenti imprese dev’essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta:
- 1.
- società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo richiede;
- 2.
- società cooperative con almeno 2000 soci;
- 3.
- fondazioni soggette per legge a revisione ordinaria.
2
L’articolo 962a capoversi 1−3 e 5 si applica per analogia.
3
Il conto di gruppo delle altre imprese è soggetto ai principi della presentazione regolare dei conti. Nell’allegato del conto di gruppo l’impresa menziona le regole di valutazione. Ove se ne scosti, deve indicarlo nell’allegato e fornire in altro modo i dati necessari per conoscere lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d’esercizio del gruppo.
4
Il conto di gruppo deve tuttavia essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta se:
- 1.
- soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;
- 2.
- un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede; o
- 3.
- l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.
Articolo