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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
L’impresa non è tenuta a fornire indicazioni supplementari nell’allegato né ad allestire un conto dei flussi di tesoreria e una relazione annuale se:
- 1.
- allestisce una chiusura contabile o un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta; o
- 2.
- una persona giuridica da cui l’impresa è controllata allestisce un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta.811
2
Possono chiedere che i conti siano presentati conformemente alle disposizioni del presente capo:
- 1.
- soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale;
- 2.
- il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione;
- 3.
- qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.
Articolo