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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Lo statuto può conferire all’amministrazione della federazione il diritto di vigilare l’attività delle società federate.
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Esso può pure conferirle il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni prese da ogni singola società federata.
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