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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
La liquidazione della società s’opera in conformità delle disposizioni che valgono per la società anonima, salvo le deroghe seguenti.
2
Il patrimonio della società disciolta, che rimane dopo l’estinzione di tutti i debiti ed il rimborso dei certificati di quota che fossero stati emessi, può essere ripartito tra i soci soltanto se lo statuto consente una siffatta ripartizione.
3
In tale caso la ripartizione, salvo diversa disposizione dello statuto, si fa per capi tra quelli ch’erano soci al momento dello scioglimento o i loro successori. Rimangono riservati i diritti conferiti dalla legge ai soci usciti od ai loro eredi.
4
Se lo statuto non contiene disposizioni sulla ripartizione tra i soci, il patrimonio rimanente dev’essere destinato a scopi cooperativi o di pubblica utilità.
5
Qualora lo statuto non disponga diversamente, la destinazione è deliberata dall’assemblea generale.
Articolo