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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio.
2
Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l’ufficio del registro di commercio.
3
Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all’ufficio del registro di commercio.
Articolo