Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Trasferimento della qualità di socio

II. Mediante trasferimento di fondi o di aziende

1

La qualità di socio d’una società cooperativa può essere connessa dallo statuto con la proprietà d’un fondo o con l’esercizio di un’azienda su di esso.

2

In siffatti casi lo statuto può stabilire che con l’alienazione del fondo o con l’assunzione dell’azienda la qualità di socio passa senz’altro all’acquirente o all’assuntore.

3

La disposizione riguardante il trasferimento della qualità di socio in caso d’alienazione del fondo diventa efficace in confronto dei terzi solo se annotata nel registro fondiario.