220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:
- 1.
- la formazione di un capitale sociale mediante il conferimento di quote da parte dei soci (creazione di certificati di quota);
- 2.
- i conferimenti di capitale sociale in natura, il loro oggetto, il prezzo per il quale sono accettati e la persona del socio che li eseguisce;
- 3.713
- …
- 4.
- le deroghe alle norme legali su l’ammissione nella società e la perdita della qualità di socio;
- 5.714
- la responsabilità personale dei soci, il loro obbligo di effettuare versamenti suppletivi oppure di fornire prestazioni pecuniarie o di altro genere, come pure la specie ed i limiti di tali prestazioni;
- 6.
- le deroghe alle norme legali su l’organizzazione, la rappresentanza, la modificazione dello statuto e le deliberazioni dell’assemblea generale;
- 7.
- ogni limitazione o estensione nell’esercizio del diritto di voto;
- 8.715
- la determinazione e la destinazione dell’utile risultante dal bilancio e della liquidazione.
Articolo