Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Scioglimento seguito da liquidazione

III. Attribuzioni dei liquidatori

2. Altri compiti

1

I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, esigere il pagamento delle somme che fossero ancora dovute sulle azioni, realizzare in contanti l’attivo ed adempiere gli obblighi della società in quanto dal bilancio e dalla diffida ai creditori non risulti che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società.

2

Tosto che si accorgano che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, essi devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.

3

Essi rappresentano la società nei negozi giuridici, che la liquidazione implica, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie.

4

Essi possono realizzare l’attivo anche ad offerte private, salvo che l’assemblea generale non abbia preso una diversa deliberazione.

5

Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire annualmente un conto intermedio.

6

La società risponde del danno che un liquidatore cagiona con atti illeciti commessi nell’esercizio delle sue incombenze.