Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Scioglimento in genere

I. Cause

1

La società si scioglie:

1.
in conformità dello statuto;
2.
per deliberazione dell’assemblea generale che risulti da atto pubblico;
3.
per la dichiarazione del suo fallimento;
4.629
per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario o dei voti chiedano per gravi motivi lo scioglimento;
5.
per gli altri motivi previsti dalla legge.

2

Nel caso dell’azione di scioglimento per gravi motivi il giudice può, anziché pronunciare lo scioglimento, ordinare un’altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati.630