Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Magazzini di deposito

IV. Diritti del magazziniere

1

Il magazziniere ha diritto alla mercede convenuta o d’uso ed al rimborso delle spese che non derivano dalla custodia, come quelle di trasporto, di dogana o di miglioria.

2

Le spese devono essere pagate subito, le mercedi del deposito ogni tre mesi ed in tutti i casi all’atto della consegna totale o parziale delle merci.

3

Per i suoi crediti, il magazziniere ha diritto di ritenzione sulla merce finché ne sia in possesso o ne possa disporre mediante fedi di deposito.