Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Effetti

I. Posizione del mittente

2. Imballaggio

1

Il mittente deve consegnare la merce in buono stato d’imballaggio.

2

Egli è responsabile delle conseguenze derivanti da difetti d’imballaggio non riconoscibili esteriormente.

3

Al contrario il vetturale è responsabile delle conseguenze dei difetti esteriormente riconoscibili, ove abbia accettato la merce senza riserva.