Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Contestabilità della disdetta

II. Disdetta da parte del locatore

1

La disdetta può essere contestata in particolare se data dal locatore:

a.
poiché il conduttore fa valere in buona fede pretese derivantigli dalla locazione;
b.
allo scopo di imporre una modificazione unilaterale del contratto sfavorevole al conduttore o un adeguamento della pigione;
c.
esclusivamente per indurre il conduttore ad acquistare l’abitazione locata;
d.
durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione, sempreché il conduttore non l’abbia intrapreso in maniera abusiva;
e.
nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione e nel corso del quale il locatore:
1.
è risultato ampiamente soccombente;
2.
ha ritirato o sensibilmente ridotto le sue pretese o conclusioni;
3.
ha rinunciato ad adire il giudice;
4.
ha concluso una transazione con il conduttore o si è comunque accordato con lui.
f.
per mutamenti nella situazione familiare del conduttore che non comportano svantaggi essenziali per il locatore.

2

Il capoverso 1 lettera e si applica anche quando il conduttore può provare con documenti scritti di essersi accordato con il locatore, fuori di un procedimento di conciliazione o giudiziario, circa una pretesa derivante dalla locazione.

3

Le lettere d ed e del capoverso 1 non si applicano se è stata data disdetta:

a.
perché la cosa locata occorre al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti parenti o affini;
b.
per mora del conduttore (art. 257d);
c.
per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4);
d.
in seguito all’alienazione della cosa locata (art. 261 cpv. 2);
e.
per motivi gravi (art. 266g);
f.
per fallimento del conduttore (art. 266h).