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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Quando siano dovuti interessi od altre prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata quitanza per una prestazione posteriore, si presumono soddisfatte le prestazioni scadute prima.
2
La quitanza per capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
3
La restituzione del titolo di credito al debitore fa presumere l’estinzione del debito.
Articolo