Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Luogo dell’adempimento

1

Il luogo dell’adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze.

2

In difetto d’altra disposizione varranno le seguenti norme:

1.
il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il creditore all’epoca della scadenza;
2.
la consegna di una cosa determinata deve essere fatta nel luogo in cui si trovava al momento del contratto;
3.
le altre obbligazioni devono essere adempiute nel luogo dove era domiciliato il debitore quando ebbero origine.

3

Quando l’obbligazione dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l’adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell’obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore.