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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Chi accetta volontariamente l’assegno all’ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.
2
Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l’assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.
3
Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell’assegnante.
Articolo