Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

2. Forma

1

L’avallo è apposto sulla cambiale o sull’allungamento.

2

È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante.

3

Si considera dato colla sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.

4

L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.