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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
La società in accomandita per azioni deve avere un ufficio di vigilanza incaricato della revisione e d’una sorveglianza permanente della gestione; lo statuto può conferirgli anche altre attribuzioni.
2
Gli amministratori non hanno diritto di voto nella nomina dell’ufficio di vigilanza.
3
I membri dell’ufficio di vigilanza devono essere iscritti nel registro di commercio.
Articolo