Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Fattispecie

II. Responsabilità per la costituzione643

1

I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della società per il danno loro cagionato:

1.644
indicando in modo inesatto o suscettibile d’indurre in errore, sottacendo o dissimulando, intenzionalmente o per negligenza, conferimenti in natura o vantaggi speciali accordati ad azionisti o ad altri, nello statuto, in una relazione dei promotori o d’aumento del capitale, o agendo in altro modo contrario alla legge in occasione dell’approvazione di una misura di tal genere;
2.
facendo iscrivere, intenzionalmente o per negligenza, la società nel registro di commercio in base ad un’attestazione o a un documento contenenti indicazioni inesatte;
3.
contribuendo scientemente a far accettare sottoscrizioni da persone insolventi.