Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

1. In genere

1

L’appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.247

2

Egli è tenuto ad eseguire personalmente l’opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell’opera, non si ha riguardo alcuno alle qualità personali dell’appaltatore.

3

Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione248 od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all’esecuzione dell’opera.