Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

IV. Salari minimi

4. Effetti223

1

Il contratto normale di lavoro di cui all’articolo 360a si applica anche ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel suo campo d’applicazione locale, nonché ai lavoratori interinali.

2

Non può essere derogato a svantaggio del lavoratore, mediante accordo, al contratto normale di lavoro di cui all’articolo 360a.