Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

IV. Salari minimi

2. Commissioni tripartite220

1

La Confederazione e ogni Cantone istituiscono una Commissione tripartita, che si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato

2

Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno il diritto di presentare proposte in merito alla designazione dei loro rappresentanti ai sensi del capoverso 1.

3

Le Commissioni osservano la situazione sul mercato del lavoro. Se riscontrano abusi ai sensi dell’articolo 360a capoverso 1, ricercano di norma un’intesa diretta con i datori di lavoro interessati. Qualora tale intesa non venga raggiunta entro il termine di due mesi, esse propongono all’autorità competente di stabilire un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi per i rami o le professioni interessati.

4

Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione tripartita chiede all’autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.

5

Per adempiere i compiti loro affidati, le Commissioni tripartite hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all’esecuzione dell’inchiesta. In caso di contestazione decide in merito l’autorità competente designata dalla Confederazione o dal Cantone.

6

Se necessario per l’esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni tripartite che ne fanno domanda ricevono dall’Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.221