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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della capacità di obbligarsi in via cambiaria
Della cambiale
Della emissione e della forma della cambiale
Della girata
Dell’accettazione
Dell’avallo
Della scadenza
Del pagamento
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento
Del trasferimento della provvista
Dell’intervento
Dei duplicati e delle copie
Delle alterazioni
Della prescrizione
Dell’ammortamento
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Del vaglia cambiario (pagherò)
1
Il portatore può chiedere in via di regresso:
- 1.
- l’ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
- 2.
- gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza;
- 3.
- le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
- 4.
- la provvigione di non più d’un terzo per cento.
2
Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall’ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.
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