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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della capacità di obbligarsi in via cambiaria
Della cambiale
Della emissione e della forma della cambiale
Della girata
Dell’accettazione
Dell’avallo
Della scadenza
Del pagamento
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento
Del trasferimento della provvista
Dell’intervento
Dei duplicati e delle copie
Delle alterazioni
Della prescrizione
Dell’ammortamento
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Del vaglia cambiario (pagherò)
1
Il protesto contiene:
- 1.
- il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è levato;
- 2.
- la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d’adempiere la prestazione cambiaria o ch’essa non fu reperibile o che non fu possibile trovare il suo ufficio o la sua abitazione;
- 3.
- l’indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o tentata invano;
- 4.
- la sottoscrizione della persona o dell’ufficio pubblico che ha steso il protesto.
2
In caso di pagamento parziale dev’esserne fatta menzione nel protesto.
3
Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l’accettazione richieda ch’essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.
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