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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:
- 1.
- sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005816 sui revisori;
- 2.
- unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e
- 3.
- unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:
- a.
- somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
- b.
- cifra d’affari di 40 milioni di franchi.
2
Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un’impresa:
- 1.
- cui è applicabile il capoverso 1; o
- 2.
- tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.
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