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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
Sono tenute a effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta, in aggiunta al conto annuale secondo il presente titolo:
- 1.
- le società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo esige;
- 2.
- le società cooperative con almeno 2000 membri;
- 3.
- le fondazioni soggette per legge alla revisione ordinaria.
2
Possono chiedere che la chiusura contabile sia effettuata in base a una norma riconosciuta:
- 1.
- soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale;
- 2.
- il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione;
- 3.
- qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.
3
L’obbligo di effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta si estingue se viene allestito un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta.
4
La scelta della norma riconosciuta spetta all’organo superiore di direzione o di amministrazione, salvo che lo statuto, il contratto di società o l’atto di fondazione dispongano altrimenti o che tale scelta sia operata dall’organo supremo.
Articolo