Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Agevolazioni

1

L’impresa non è tenuta a fornire indicazioni supplementari nell’allegato né ad allestire un conto dei flussi di tesoreria e una relazione annuale se:

1.
allestisce una chiusura contabile o un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta; o
2.
una persona giuridica da cui l’impresa è controllata allestisce un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta.811

2

Possono chiedere che i conti siano presentati conformemente alle disposizioni del presente capo:

1.
soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale;
2.
il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione;
3.
qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.