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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Lo statuto può stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso.
2
Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi.
3
L’esclusione è deliberata dall’assemblea generale. Lo statuto può attribuire siffatta competenza all’amministrazione, nel qual caso il socio escluso ha il diritto di ricorrere all’assemblea generale. Il socio escluso ha la facoltà di contestare l’esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.
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Esso può essere tenuto al pagamento di un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.
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