Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Recesso

IV. Esercizio nel fallimento e in caso di pignoramento

1

Qualora lo statuto consenta al socio, che esce dalla società, di pretendere una parte del patrimonio sociale, il diritto di recesso spettante al socio può essere fatto valere nel suo fallimento dall’amministrazione di questo o, se la parte è pignorata, dall’ufficio d’esecuzione.