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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’assemblea dei soci può deliberare l’aumento del capitale sociale.
2
L’aumento è eseguito dai gerenti.
3
La sottoscrizione delle quote sociali e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della società. Il rinvio ai diritti e agli obblighi statutari non è necessario se il sottoscrittore è già socio. Alla scheda di sottoscrizione si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’aumento del capitale azionario. L’offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sociali è esclusa.678
4
L’aumento del capitale sociale dev’essere notificato per l’iscrizione nel registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade.679
5
Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’aumento ordinario del capitale azionario si applicano per analogia:
- 1.
- alla forma e al contenuto della deliberazione dell’assemblea dei soci;
- 2.
- al diritto di opzione dei soci;
- 3.
- all’aumento del capitale sociale mediante capitale proprio;
- 4.
- alla relazione sull’aumento del capitale e all’attestazione di verifica;
- 5.
- alla modifica dello statuto e agli accertamenti dei gerenti;
- 6.
- all’iscrizione dell’aumento del capitale sociale nel registro di commercio e alla nullità dei titoli emessi prima dell’iscrizione.
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