Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Costituzione

IV. Conferimenti

1

All’atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.

2

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia:

1.674
all’indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, delle compensazioni e dei vantaggi speciali;
2.675
3.
alla prestazione e alla verifica dei conferimenti.