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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
All’atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.
2
Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia:
- 1.674
- all’indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, delle compensazioni e dei vantaggi speciali;
- 2.675
- …
- 3.
- alla prestazione e alla verifica dei conferimenti.
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