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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi.
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Il capitale sociale può essere espresso nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa. Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il capitale azionario in una moneta estera si applicano per analogia.
Articolo