Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Capitale sociale665

1

Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi.

2

Il capitale sociale può essere espresso nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa. Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il capitale azionario in una moneta estera si applicano per analogia.