Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Rappresentanza

V. Negozi giuridici e responsabilità per atti illeciti

1

La società acquista diritti e si vincola per i negozi giuridici fatti in suo nome da uno dei soci autorizzati a rappresentarla.

2

Basta che l’intenzione di fare il negozio in nome della società risulti dalle circostanze.

3

La società risponde del danno cagionato da un socio con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.