Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Rapporti dei soci fra loro

V. Responsabilità fra soci

3. Misura della diligenza

1

Ogni socio deve usare negli affari della società quella diligenza e quella cura, che suole adoperare nei propri.

2

Egli è responsabile verso gli altri soci dei danni cagionati per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati alla società mediante la sua diligenza in altri casi.

3

Il socio amministratore, che percepisce un compenso per la sua prestazione, è responsabile secondo le norme del mandato.