Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Fine della società

I. Cause di scioglimento

1. In genere

1

La società si scioglie:

1.
pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo;
2.
per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;
3.279
per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;
4.
per il consenso reciproco;
5.
per lo spirare del termine stabilito;
6.
per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio;
7.
per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.

2

Per motivi gravi, lo scioglimento d’una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.